Videosorveglianza in azienda: l’ultima pronuncia della Cassazione

Con la sentenza n. 22148 del 8 maggio 2017 la terza sezione penale della Cassazione si è nuovamente pronunciata sull’annosa questione riguardante la videosorveglianza in azienda.


L’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, così come riformato dal Jobs Act, prevede che gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la mera possibilita’ di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possano essere impiegati esclusivamente:
a) per esigenze organizzative e produttive;
b) per la sicurezza del lavoro;
c) per la tutela del patrimonio aziendale.
Tali impianti e strumenti possono essere installati solamente previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In mancanza di suddetto accordo, gli impianti e gli strumenti di controllo possono essere installati previa autorizzazione delle sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro.
Qualsiasi violazione dell’art. 4 è penalmente sanzionata ai sensi dell’art. 38 del medesimo Statuto dei Lavoratori.
Nel caso di specie, il datore di lavoro aveva installato un impianto di videosorveglianza senza prima aver stipulato un accordo con le rappresentanze sindacali e senza aver ottenuto l’alternativa autorizzazione dell’ispettorato nazionale del lavoro. Veniva quindi condannato.
Come scriminante ed a propria difesa, il datore portava come prova di aver raccolto, sebbene oralmente, i consensi di tutti i propri dipendenti prima dell’installazione dell’impianto di videoripresa, forte del fatto che nel 2012 la stessa Cassazione (Sent. N. 22611, sez. 3, del 17 aprile 2012) si era pronunciata su un caso simile, giungendo alla conclusione che non integrava il reato in questione l’installazione di un sistema di videosorveglianza attivato in seguito ad un’autorizzazione scritta di tutti i dipendenti.
La Cassazione, con la sentenza in esame, rivede quindi il proprio orientamento.

La previsione normativa di un accordo sindacale o di un’autorizzazione dell’ispettorato territoriale del lavoro è finalizzata a tutelare gli interessi dei lavoratori che potrebbero, a seguito dell’installazione di un sistema di videosorveglianza, essere controllati a distanza. Pretermettere l’interlocuzione con le rappresentanze sindacali comporta una lesione oggettiva degli interessi collettivi di cui tali rappresentanze sono portatrici.
La Corte è cristallina nel motivare che “…la ragione – per la quale l’assetto della regolamentazione di tali interessi è affidato alle rappresentanze sindacali o, in ultima analisi, ad un organo pubblico, con esclusione della possibilità che i lavoratori, uti singuli, possano autonomamente provvedere al riguardo – risiede nella considerazione della configurabilità dei lavoratori come soggetti deboli del rapporto di lavoro. […] La diseguaglianza di fatto e quindi l’indiscutibile e maggiore forza economico-sociale dell’imprenditore rispetto a quella del lavoratore, dà conto della ragione per la quale la procedura codeterminativa sia da ritenersi inderogabile, potendo alternativamente essere sostituita dall’autorizzazione dell’ispettorato territoriale del lavoro, nel solo caso di mancato accordo tra datore di lavoro e rappresentanze sindacali, ma non invece dal consenso dei singoli lavoratori, poiché, a conferma della sproporzione esistente tra le rispettive posizioni, basterebbe al datore di lavoro far firmare a costoro, all’atto dell’assunzione, una dichiarazione con cui accettano l’introduzione di qualsiasi tecnologia di controllo per ottenere un consenso viziato dal timore della mancata assunzione”.
Va infine aggiunto che in caso di installazione di sistemi di videosorveglianza di ultima generazione considerati “intelligenti”, oltre alle previsioni ex art. 4 Statuto dei Lavoratori, il datore dovrà assolvere anche all’obbligo di compiere la verifica preliminare ex art. 17 D.lgs. 196/2003, così come sancito dal Provvedimento 8 aprile 2010 n. 1712680 al punto 3.2.1.

Avv. Cristiano Cominotto – Avv. Anna Minichiello – Dott. Francesco Curtarelli

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